N. 571 Ordinanza del 3 settembre 2018 
 
    Ordinanza del 3 settembre 2018 del  giudice  di  pace  di  Nocera
Inferiore - su atto di opposizione a decreto ingiuntivo  proposta  da
Implast Italia S.r.l. 
    Contratto  di  trasporto  -  Applicazione  art.   7-ter   decreto
legislativo n. 286/2005 - Azione diretta del vettore su  incarico  di
altro  vettore  nei  confronti  di  coloro  che  hanno  ordinato   il
trasporto. 
    Il giudice onorario di  pace  di  Nocera  Inferiore  nella  causa
assegnata  al  magistrato  onorario  di  pace:   dott.ssa   Almerinda
Pietrosanto, ha pronunciato la presente ordinanza di rimessione  alla
Corte costituzionale nel  procedimento  n.  714/2017  promosso  dalla
societa' Implast Italia S.r.l., in persona del legale  rappresentante
pro tempore sig. Nicola Piga, con atto di citazione  per  opposizione
ex art. 645 c.p.c., notificato in data 7 aprile 2017. 
    Contro Veneruso Autotrasporti di Giulio Veneruso, in persona  del
titolare omonimo, in relazione al decreto ingiuntivo n.  240/17  reso
in data 3 gennaio 2017 e depositato il 26 gennaio 2017 dal giudice di
pace di Nocera Inferiore,  dott.ssa  Maria  Tudino,  con  cui  veniva
ingiunto, in solido con la Logistica e trasporti S.r.l., il pagamento
dell'importo di € 3.330,00 oltre accessori. 
    La vicenda processuale: 
      la societa' opponente:  eccepiva  l'assenza  di  requisiti  per
l'emissione del decreto opposto;  contestava  il  credito,  deducendo
l'inesistenza  del  rapporto  e  delle  prestazioni,  in  quanto  mai
commissionate;  disconosceva  i  documenti  di  trasporto;  sollevava
questione di illegittimita' costituzionale  della  norma  su  cui  si
fonda  l'azione  proposta  nei   suoi   confronti   dall'opposta,   e
segnatamente, dell'art.7-ter del decreto legislativo n. 286 del  2005
quale disposizione, aggiunta in sede di conversione con modifiche del
decreto-legge n. 103 del  2010  per  violazione  dell'art.  77  comma
secondo  della  Carta  Costituzionale;  infine,  ferma   la   dedotta
rilevanza dell'eccezione d'incostituzionalita',  eccepiva  ancora  la
mancanza  di  prova  scritta   del   contratto   di   trasporto   con
autorizzazione alla subvezione in virtu' di quanto disposto dall'art.
6-ter,  decreto  legislativo  n.  286/05  a  seguito  della  modifica
apportata dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilita'  del  2015)  e
concludeva   chiedendo,   in   via   pregiudiziale,   ritenersi   non
manifestamente infondata la  sollevata  eccezione  di  illegittimita'
costituzionale   con   conseguente   sospensione   del   giudizio   e
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale;  nel  merito,
chiedeva   accogliersi   l'opposizione   proposta   e   revocare   il
provvedimento monitorio opposto. 
    Nel costituirsi in giudizio, la Autotrasporti di Giulio  Veneruso
dichiarava che  il  suo  credito  era  fondato  in  quanto  l'opposta
creditrice aveva effettuato per ordine della S.D. Logistica  S.r.l.s.
i trasporti indicati in atti in favore della Implast  Italia  S.r.l.,
comprovati dai documenti di trasporto. Su di essi figuravano tanto il
primo vettore quanto  la  deducente  quale  sub-vettore.  Non  avendo
ottenuto il pagamento del corrispettivo dovuto,  la  deducente  aveva
agito in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui  all'art.  7-ter
decreto legislativo n. 286/05. 
 
                            Norma oggetto 
 
    Questo giudice di pace, ritiene non  manifestamente  infondata  e
rilevante la Q.L.C. dell'art. 7-ter decreto legislativo n. 286/2005. 
 
 Parametri costituzionali - non manifesta infondatezza della Q.L.C. 
 
  Art. 77 comma  2  Costituzione  -  Disomogeneita'  della  legge  di
conversione rispetto al decreto-legge - Carenza  del  presupposto  di
necessita' ed urgenza. 
    La questione  di  incostituzionalita'  dell'art.  1-bis  comma  2
lettera e), del decreto-legge 6  luglio  2010  n.  103  (Disposizioni
urgenti per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto marittimo (ed il sostegno della produttivita'  nel  settore
dei trasporti)), convertito in legge 4 agosto  2010,  n.  127,  nella
parte in cui  inserisce  l'art.  7-ter  nel  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per  il  riassetto  normativo  in
materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore), sollevata  in  riferimento  all'art.  77  secondo
comma, risulta gia' sottoposta al vaglio di questa Ecc.ma  Corte  dal
Tribunale ordinario di Grosseto con due ordinanze del 3 giugno  2016,
iscritte ai numeri n. 271 e  272,  cui  e'  seguita,  per  i  giudizi
riuniti, ordinanza della Corte costituzionale n. 37 del  23  febbraio
2018 di manifesta inammissibilita' della questione. 
    L'ordinanza della Corte, appena richiamata, non  e'  entrata  nel
merito della questione di incostituzionalita' in quanto la  pronuncia
ha trovato carente il carattere pregiudiziale e  la  rilevanza  della
questione ad essa sottoposta. 
    Si richiamano di seguito, per quanto  qui  occupa,  le  condivise
ragioni gia' esplicitate nelle citate ordinanze riguardo alla carenza
di omogeneita' della  legge  di  conversione  rispetto  alla  materia
disciplinata con il decreto-legge in contrasto  con  quanto  disposto
dall'art. 77, comma 2 Cost. 
    «La Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.  32  del  2014,
richiamando la  propria  precedente  giurisprudenza  con  particolare
riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 ed alla successiva ordinanza n.
34 del 2013, ha chiarito che: la legge di conversione deve  avere  un
contenuto omogeneo a quello  del  decreto-legge.  Cio'  in  ossequio,
prima ancora che a regole di buona  tecnica  normativa,  allo  stesso
art. 77, secondo comma, della Costituzione, il quale  presuppone  «un
nesso di interrelazione funzionale  tra  decreto-legge,  formato  dal
Governo ed emanato  dal  Presidente  della  Repubblica,  e  legge  di
conversione,  caratterizzata  da  un  procedimento  di   approvazione
peculiare rispetto a quello ordinario» (sentenza n. 22 del 2012); 
      la legge di conversione - per  l'approvazione  della  quale  le
Camere, anche se sciolte, si riuniscono  entro  cinque  giorni  dalla
presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo  comma,
della Costituzione) -  segue  un  iter  parlamentare  semplificato  e
caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi,  che  si
giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla
stabilizzazione di un provvedimento avente forza  di  legge,  emanato
provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve  e
circoscritto; 
      dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano  i
limiti alla emendabilita' del decreto-legge. La legge di  conversione
non puo', quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore,  come  del
resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art.  96-bis  del
regolamento della Camera del deputati e art. 97 del  regolamento  del
Senato della  Repubblica,  come  interpretato  dalla  giunta  per  il
regolamento con il parere dell'8 novembre 1984). Diversamente, l'iter
semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi  estranei  a  quelli
che giustificano l'atto  con  forza  di  legge,  a  detrimento  delle
ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione
di emendamenti e articoli aggiuntivi che  non  siano  attinenti  alla
materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di  quest'ultimo,
determina un vizio della legge di conversione in parte qua; 
      e'  bene  sottolineare  che  la  richiesta  coerenza   tra   il
decreto-legge e  la  legge  di  conversione  non  esclude,  in  linea
generale, che le Camere possano apportare emendamenti  al  testo  del
decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base
alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; 
      essa vale  soltanto  a  scongiurare  l'uso  improprio  di  tale
potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste  formale  di  un
emendamento si introduca un disegno di legge che  tenda  a  immettere
nell'ordinamento una disciplina  estranea,  interrompendo  il  legame
essenziale tra decreto-legge  e  legge  di  conversione,  presupposto
dalla  sequenza  delineata  dall'art.  77,   secondo   comma,   della
Costituzione; 
      cio' vale  anche  nel  caso  di  provvedimenti  governativi  ab
origine a contenuto plurimo. In relazione a questa tipologia di  atti
- che di per se' non sono esenti da problemi  rispetto  al  requisito
dell'omogeneita'  (sentenza  n.  22  del  2012)  -   ogni   ulteriore
disposizione  introdotta  in  sede   di   conversione   deve   essere
strettamente collegata ad uno dei  contenuti  gia'  disciplinati  dal
decreto-legge  ovvero  alla   ratio   dominante   del   provvedimento
originario considerato nel suo complesso; 
      nell'ipotesi in cui la legge di conversione spezzi la  suddetta
connessione,  si  determina  un  vizio  di  procedura,  mentre  resta
ovviamente salva  la  possibilita'  che  la  materia  regolata  dagli
emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto  di  un  separato
disegno di  legge,  da  discutersi  secondo  le  ordinarie  modalita'
previste dall'art. 72 della Costituzione; 
      l'eterogeneita'  delle  disposizioni  aggiunte   in   sede   di
conversione determina, dunque, un  vizio  procedurale  delle  stesse,
che, come ogni altro vizio della legge, spetta solo  a  questa  Corte
accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare, che  per  sua
stessa natura puo' essere evidenziato solamente attraverso  un  esame
del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede
parlamentare, posto a raffronto con l'originario decreto-legge. 
    All'esito  di  tale  esame,  le  eventuali  disposizioni  intruse
risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell'art.
77 della Costituzione, mentre saranno fatte salve tutte le componenti
dell'atto che si pongano in linea  di  continuita'  sostanziale,  per
materia o per finalita', con l'originario decreto-legge. 
    In definitiva, secondo la Corte costituzionale, le norme aggiunte
in sede di conversione, ove siano del tutto eterogenee al contenuto o
alle ragioni di necessita' e  urgenza  proprie  del  decreto,  devono
ritenersi illegittime perche' esorbitano dal  potere  di  conversione
attribuito dalla Costituzione  al  Parlamento.  Il  decreto-legge  n.
103/2010,  titolato   «Disposizioni   urgenti   per   assicurare   la
regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo», era  stato
emesso sulla base di presupposti  di  necessita'  ed  urgenza,  cosi'
esplicitati nel preambolo: 
      a) «considerata la necessita' di  completare  la  procedura  di
dismissione dell'intero  capitale  sociale  di  T.N.  S.p.A.  e,  nel
contempo,  di  assicurare  l'esatto  adempimento  delle  obbligazioni
derivanti  dalle  convenzioni  di  pubblico  servizio  di   trasporto
marittimo fino  al  30  settembre  2010,  data  della  loro  scadenza
stabilita dalla legge»; 
      b)  «ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo e, nel contempo, la continuita' territoriale con le  isole,
con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo». 
    E' di tutta evidenza, quindi, che la disposizione di cui all'art.
7-ter del decreto legislativo n. 286 del 2005, aggiunta  in  sede  di
conversione del decreto-legge n. 103 del 2010 con la legge n. 127 del
2010; con la quale e' stata introdotta l'azione diretta  del  vettore
che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di  altro  vettore
nei confronti di tutto coloro che hanno ordinato  il  trasporto,  con
riferimento all'attivita' di autotrasporto  di  merci  per  conto  di
terzi, e' completamente scollegata dai  contenuti  gia'  disciplinati
dal  decreto-legge,  riguardanti  esclusivamente  la  necessita'   di
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo, sicche', risulta manifesta  l'assenza  di  ogni  nesso  di
interrelazione funzionale  tra  la  suddetta  disposizione  e  quelle
originarie del decreto-legge, presupposto  della  sequenza  delineata
dall'art. 77 secondo coma della Costituzione, essendo  stata  immessa
nell'ordinamento  una  disciplina  estranea  ai  contenuti  ed   alle
finalita' del decreto-legge». Cfr. (ordinanza Tribunale di Grosseto). 
    A tanto deve aggiungersi che, la  norma  in  esame  va  censurata
anche per carenza dei requisiti  della  straordinarieta'  ed  urgenza
degli emendamenti introdotti con la legge di conversione. 
    La legge n. 127/2010 di conversione del decreto-legge n. 103/2010
titolata (Disposizioni urgenti  per  assicurare  la  regolarita'  del
servizio pubblico di trasporto marittimo) che  ha  introdotto  l'art.
7-ter  nel  decreto  legislativo   n.   286/05   contiene   ulteriori
disposizioni finalizzate al (sostegno della produttivita' nel settore
dei trasporti). 
    La norma, censurata e'  inserita  nell'art.  1-bis  della  citata
legge di conversione sotto la rubrica «Art. 1-bis.-(Misure urgenti in
materia di trasporto stradale e aereo). La disposizione in  esame  di
cui alla lettera e) del citato art. 1-bis, tuttavia, ha un  contenuto
del tutto slegato anche  dai  motivi  di  urgenza  che  connotano  la
sicurezza stradale oggetto della disciplina dettata nell'art. 1-bis. 
    In virtu' del richiamato principio  di  omogeneita'  della  norma
introdotta con la legge di conversione  affermato  con  la  sent.  n.
32/14, quale  necessario  corollario,  puo',  per  questo,  ritenersi
superato anche il precedente orientamento per cui si si riteneva  che
il requisito di necessita' ed urgenza  fosse  attribuito  soltanto  a
quegli  emendamenti  apportati  dalla  legge   di   conversione   che
risultassero omogenei con la materia trattata  dal  decreto-legge,  e
dovevano, invece, ritenersi  esclusi  nel  caso  di  emendamenti  che
risultassero eterogenei rispetto ad essa. 
 
                       Rilevanza della Q.L.C. 
 
    La norma censurata deve necessariamente applicarsi al giudizio in
questione. 
    Difatti, la creditrice opponente  ha  ottenuto  il  provvedimento
monitorio opposto per avere  esercitato  l'azione  diretta,  prevista
dall'art. 7-ter decreto legislativo n. 286/2005,  nei  confronti  del
committente e del vettore in solido. 
    La  fattispecie  in  esame  ha  ad  oggetto  il   pagamento   del
corrispettivo dovuto per il trasporto  di  cose  su  strada  mediante
autoveicoli. 
    Deve darsi atto, altresi', che detta societa' e' in possesso  del
requisito richiesto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del decreto
legislativo n. 286/2005, in quanto svolge l'attivita' di trasporto in
modo professionale  e  non  strumentale  ad  altre  attivita'  ed  e'
documentata la  sua  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  quale
impresa  individuale  che  esercita,  in  modo   professionale,   non
strumentale ad alte attivita', l'attivita' di autotrasporto merci, su
strada, per conto di terzi, verso il pagamento di un corrispettivo. 
    Le prestazioni da cui trae origine il  credito  al  corrispettivo
vantato dalla societa' opponente sono state tutte eseguite  nell'anno
2015  e  dalle   schede   di   trasporto,   allegate   alle   fatture
accompagnatorie, emesse dalla ditta Implast Italia, prodotte in  atti
dalla creditrice, risulta indicato tanto il  vettore  S.D.  Logistica
S.r.l.s. quanto il sub vettore Autotrasporti Giulio Veneruso. 
    La  norma  in  esame  attribuisce,  infatti,  azione  diretta  al
vettore, che abbia svolto un servizio di autotrasporto su incarico di
altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire  la  prestazione  in
forza di contratto stipulato con precedente  vettore  o  direttamente
con il mittente, inteso come mandante effettivo  della  consegna  nei
confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. 
    L'incostituzionalita' della norma censurata farebbe  venire  meno
la legittimazione del sub-vettore nei confronti del  committente,  in
mancanza di un contratto tra loro. 
    Le censure in questione, costituendo vizio  procedurale,  esimono
il giudice a quo dall'interpretazione orientata della  norma  oggetto
della sollevata eccezione d'incostituzionalita'. 
    L'autonomia del giudizio costituzionale comporta,  altresi',  che
«non e' necessario che vi sia un interesse sostanziale di  una  delle
parti in ordine all'accoglimento o  meno  della  questione,  essendo,
invece, sufficiente (...) che la norma di cui si dubita si ponga come
necessaria ai fini della  definizione  del  giudizio,  essendo,  poi,
irrilevante questione di fatto se le parti  del  giudizio  a  quo  si
possano o meno giovare degli effetti della decisione con la quale  si
e' chiuso il giudizio  medesimo»  (sentenza  n.  241  del  2008).  Ne
discende che neppure la sopravvenuta definizione  stragiudiziale  del
processo  pendente  davanti  al  giudice  a  quo  o  la  sopravvenuta
prescrizione del reato possono incidere,  secondo  la  giurisprudenza
della Corte, sulla rilevanza della questione  (sentenze  n.  154  del
2013 e n. 274 del 2011).