N. 571 Ordinanza del 3 settembre 2018 Ordinanza del 3 settembre 2018 del giudice di pace di Nocera Inferiore - su atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Implast Italia S.r.l. Contratto di trasporto - Applicazione art. 7-ter decreto legislativo n. 286/2005 - Azione diretta del vettore su incarico di altro vettore nei confronti di coloro che hanno ordinato il trasporto. Il giudice onorario di pace di Nocera Inferiore nella causa assegnata al magistrato onorario di pace: dott.ssa Almerinda Pietrosanto, ha pronunciato la presente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel procedimento n. 714/2017 promosso dalla societa' Implast Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nicola Piga, con atto di citazione per opposizione ex art. 645 c.p.c., notificato in data 7 aprile 2017. Contro Veneruso Autotrasporti di Giulio Veneruso, in persona del titolare omonimo, in relazione al decreto ingiuntivo n. 240/17 reso in data 3 gennaio 2017 e depositato il 26 gennaio 2017 dal giudice di pace di Nocera Inferiore, dott.ssa Maria Tudino, con cui veniva ingiunto, in solido con la Logistica e trasporti S.r.l., il pagamento dell'importo di € 3.330,00 oltre accessori. La vicenda processuale: la societa' opponente: eccepiva l'assenza di requisiti per l'emissione del decreto opposto; contestava il credito, deducendo l'inesistenza del rapporto e delle prestazioni, in quanto mai commissionate; disconosceva i documenti di trasporto; sollevava questione di illegittimita' costituzionale della norma su cui si fonda l'azione proposta nei suoi confronti dall'opposta, e segnatamente, dell'art.7-ter del decreto legislativo n. 286 del 2005 quale disposizione, aggiunta in sede di conversione con modifiche del decreto-legge n. 103 del 2010 per violazione dell'art. 77 comma secondo della Carta Costituzionale; infine, ferma la dedotta rilevanza dell'eccezione d'incostituzionalita', eccepiva ancora la mancanza di prova scritta del contratto di trasporto con autorizzazione alla subvezione in virtu' di quanto disposto dall'art. 6-ter, decreto legislativo n. 286/05 a seguito della modifica apportata dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilita' del 2015) e concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, ritenersi non manifestamente infondata la sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale con conseguente sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; nel merito, chiedeva accogliersi l'opposizione proposta e revocare il provvedimento monitorio opposto. Nel costituirsi in giudizio, la Autotrasporti di Giulio Veneruso dichiarava che il suo credito era fondato in quanto l'opposta creditrice aveva effettuato per ordine della S.D. Logistica S.r.l.s. i trasporti indicati in atti in favore della Implast Italia S.r.l., comprovati dai documenti di trasporto. Su di essi figuravano tanto il primo vettore quanto la deducente quale sub-vettore. Non avendo ottenuto il pagamento del corrispettivo dovuto, la deducente aveva agito in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7-ter decreto legislativo n. 286/05. Norma oggetto Questo giudice di pace, ritiene non manifestamente infondata e rilevante la Q.L.C. dell'art. 7-ter decreto legislativo n. 286/2005. Parametri costituzionali - non manifesta infondatezza della Q.L.C. Art. 77 comma 2 Costituzione - Disomogeneita' della legge di conversione rispetto al decreto-legge - Carenza del presupposto di necessita' ed urgenza. La questione di incostituzionalita' dell'art. 1-bis comma 2 lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010 n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo (ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti)), convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), sollevata in riferimento all'art. 77 secondo comma, risulta gia' sottoposta al vaglio di questa Ecc.ma Corte dal Tribunale ordinario di Grosseto con due ordinanze del 3 giugno 2016, iscritte ai numeri n. 271 e 272, cui e' seguita, per i giudizi riuniti, ordinanza della Corte costituzionale n. 37 del 23 febbraio 2018 di manifesta inammissibilita' della questione. L'ordinanza della Corte, appena richiamata, non e' entrata nel merito della questione di incostituzionalita' in quanto la pronuncia ha trovato carente il carattere pregiudiziale e la rilevanza della questione ad essa sottoposta. Si richiamano di seguito, per quanto qui occupa, le condivise ragioni gia' esplicitate nelle citate ordinanze riguardo alla carenza di omogeneita' della legge di conversione rispetto alla materia disciplinata con il decreto-legge in contrasto con quanto disposto dall'art. 77, comma 2 Cost. «La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, richiamando la propria precedente giurisprudenza con particolare riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 ed alla successiva ordinanza n. 34 del 2013, ha chiarito che: la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Cio' in ossequio, prima ancora che a regole di buona tecnica normativa, allo stesso art. 77, secondo comma, della Costituzione, il quale presuppone «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» (sentenza n. 22 del 2012); la legge di conversione - per l'approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo comma, della Costituzione) - segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto; dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilita' del decreto-legge. La legge di conversione non puo', quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del regolamento della Camera del deputati e art. 97 del regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla giunta per il regolamento con il parere dell'8 novembre 1984). Diversamente, l'iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua; e' bene sottolineare che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione; cio' vale anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo. In relazione a questa tipologia di atti - che di per se' non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneita' (sentenza n. 22 del 2012) - ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti gia' disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso; nell'ipotesi in cui la legge di conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilita' che la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalita' previste dall'art. 72 della Costituzione; l'eterogeneita' delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio procedurale delle stesse, che, come ogni altro vizio della legge, spetta solo a questa Corte accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare, che per sua stessa natura puo' essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l'originario decreto-legge. All'esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell'atto che si pongano in linea di continuita' sostanziale, per materia o per finalita', con l'originario decreto-legge. In definitiva, secondo la Corte costituzionale, le norme aggiunte in sede di conversione, ove siano del tutto eterogenee al contenuto o alle ragioni di necessita' e urgenza proprie del decreto, devono ritenersi illegittime perche' esorbitano dal potere di conversione attribuito dalla Costituzione al Parlamento. Il decreto-legge n. 103/2010, titolato «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo», era stato emesso sulla base di presupposti di necessita' ed urgenza, cosi' esplicitati nel preambolo: a) «considerata la necessita' di completare la procedura di dismissione dell'intero capitale sociale di T.N. S.p.A. e, nel contempo, di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge»; b) «ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuita' territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo». E' di tutta evidenza, quindi, che la disposizione di cui all'art. 7-ter del decreto legislativo n. 286 del 2005, aggiunta in sede di conversione del decreto-legge n. 103 del 2010 con la legge n. 127 del 2010; con la quale e' stata introdotta l'azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutto coloro che hanno ordinato il trasporto, con riferimento all'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi, e' completamente scollegata dai contenuti gia' disciplinati dal decreto-legge, riguardanti esclusivamente la necessita' di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo, sicche', risulta manifesta l'assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale tra la suddetta disposizione e quelle originarie del decreto-legge, presupposto della sequenza delineata dall'art. 77 secondo coma della Costituzione, essendo stata immessa nell'ordinamento una disciplina estranea ai contenuti ed alle finalita' del decreto-legge». Cfr. (ordinanza Tribunale di Grosseto). A tanto deve aggiungersi che, la norma in esame va censurata anche per carenza dei requisiti della straordinarieta' ed urgenza degli emendamenti introdotti con la legge di conversione. La legge n. 127/2010 di conversione del decreto-legge n. 103/2010 titolata (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo) che ha introdotto l'art. 7-ter nel decreto legislativo n. 286/05 contiene ulteriori disposizioni finalizzate al (sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti). La norma, censurata e' inserita nell'art. 1-bis della citata legge di conversione sotto la rubrica «Art. 1-bis.-(Misure urgenti in materia di trasporto stradale e aereo). La disposizione in esame di cui alla lettera e) del citato art. 1-bis, tuttavia, ha un contenuto del tutto slegato anche dai motivi di urgenza che connotano la sicurezza stradale oggetto della disciplina dettata nell'art. 1-bis. In virtu' del richiamato principio di omogeneita' della norma introdotta con la legge di conversione affermato con la sent. n. 32/14, quale necessario corollario, puo', per questo, ritenersi superato anche il precedente orientamento per cui si si riteneva che il requisito di necessita' ed urgenza fosse attribuito soltanto a quegli emendamenti apportati dalla legge di conversione che risultassero omogenei con la materia trattata dal decreto-legge, e dovevano, invece, ritenersi esclusi nel caso di emendamenti che risultassero eterogenei rispetto ad essa. Rilevanza della Q.L.C. La norma censurata deve necessariamente applicarsi al giudizio in questione. Difatti, la creditrice opponente ha ottenuto il provvedimento monitorio opposto per avere esercitato l'azione diretta, prevista dall'art. 7-ter decreto legislativo n. 286/2005, nei confronti del committente e del vettore in solido. La fattispecie in esame ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto per il trasporto di cose su strada mediante autoveicoli. Deve darsi atto, altresi', che detta societa' e' in possesso del requisito richiesto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 286/2005, in quanto svolge l'attivita' di trasporto in modo professionale e non strumentale ad altre attivita' ed e' documentata la sua iscrizione nel registro delle imprese quale impresa individuale che esercita, in modo professionale, non strumentale ad alte attivita', l'attivita' di autotrasporto merci, su strada, per conto di terzi, verso il pagamento di un corrispettivo. Le prestazioni da cui trae origine il credito al corrispettivo vantato dalla societa' opponente sono state tutte eseguite nell'anno 2015 e dalle schede di trasporto, allegate alle fatture accompagnatorie, emesse dalla ditta Implast Italia, prodotte in atti dalla creditrice, risulta indicato tanto il vettore S.D. Logistica S.r.l.s. quanto il sub vettore Autotrasporti Giulio Veneruso. La norma in esame attribuisce, infatti, azione diretta al vettore, che abbia svolto un servizio di autotrasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. L'incostituzionalita' della norma censurata farebbe venire meno la legittimazione del sub-vettore nei confronti del committente, in mancanza di un contratto tra loro. Le censure in questione, costituendo vizio procedurale, esimono il giudice a quo dall'interpretazione orientata della norma oggetto della sollevata eccezione d'incostituzionalita'. L'autonomia del giudizio costituzionale comporta, altresi', che «non e' necessario che vi sia un interesse sostanziale di una delle parti in ordine all'accoglimento o meno della questione, essendo, invece, sufficiente (...) che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della decisione con la quale si e' chiuso il giudizio medesimo» (sentenza n. 241 del 2008). Ne discende che neppure la sopravvenuta definizione stragiudiziale del processo pendente davanti al giudice a quo o la sopravvenuta prescrizione del reato possono incidere, secondo la giurisprudenza della Corte, sulla rilevanza della questione (sentenze n. 154 del 2013 e n. 274 del 2011).